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29 APRILE 2024 - FORMAZIONE DPI 3° CATEGORIA - RISCHIO CADUTA DALL'ALTO

Disponibile

150,00 / unità
Prezzo più IVA più spedizione


Modalità di spedizione disponibile: Servizio erogato al cliente

Scarica da questo LINK il volantino del corso

 

IMPORTANTE!!!!!!!!! Si avvisano i gentili visitatori che da quest'anno i corsi dovranno essere pagati OBBLIGATORIAMENTE in maniera anticipata.

Per ritenere valida l'iscrizione si dovrà inviare il volantino COMPILATO IN OGNI SUA PARTE unitamente alla PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO.

In caso contrario, la segreteria si riserva il diritto di non considerarvi iscritti/partecipanti al corso.

 

Struttura del corso - Titolo: FORMAZIONE DPI 3° CATEGORIA - RISCHIO CADUTA DALL'ALTO ai sensi del D.Lgs.81/2008 - 8 ore in materia di Sicurezza e Igiene del lavoro

Durata : 8ore di lezioni teorico/pratiche 

Verifica formativa: a conclusione del II modulo 

Metodologia del corso: Lezione frontale dinamica con i partecipanti e test di verifica

 

Il corso è rivolto a: Lavoratori o soggetti equiparati come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 che svolgono lavori temporanei in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore ad un rischio di caduta da una quota > 2 mt.).


Obiettivi e contenuti

I contenuti della formazione comprendono:

  • MODULO TEORICO 4 ORE: Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi; Protezione individuale e DPI Il rischio di caduta dall’alto e i pericoli generati dal non utilizzo e dall’utilizzo delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria)in modalità non corrette; Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall’alto; Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l’utilizzo delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria); Obbligo dei lavoratori nell’uso di DPI e Importanza nella lettura del manuale di uso e manutenzione delle cinture anticaduta (dpi di 3° categoria); Posizionamento, trattenuta ed anticaduta; Il punto di ancoraggio e i sistemi di ancoraggio; Uso e limitazioni; Tirate d’aria nei sistemi anticaduta e fattore caduta; Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto.
  • MODULO PRATICO 4 ORE: Istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI trattati durante il modulo teorico; Istruzione per la revisione, le manutenzioni e le verifiche giornaliere e periodiche; Corretto utilizzo e metodo di indossare un'imbracatura anticaduta; Esercitazione pratica nell'utilizzo dei DPI trattati.
L'ATTIVITA' FORMATIVA VIENE EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5 DELL'ACCORDO STATO REGIONI del 21/12/2011 ed al raggiungimento di un numero minimo di discenti a discrezione dell'ente formatore. Attività comprendente fino a 35 partecipanti aziendali per singolo evento.
I corsi di formazione sono quelli previsti a calendario e presso la sede EcoByte, ad eccezione di quelli ai lavoratori ai sensi dell'Art.37 comma 1 e 3 del D.Lgs.81/2008, che possono eventualmente essere tenuti presso le sedi del cliente.
N.B. Qualora venisse richiesta la stampa cartacea della documentazione per ogni partecipante all'evento formativo è da conteggiare un costo supplementare pari a € 10,00 per ogni discente.
 

Art. 77 – Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
    a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
    b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche’ questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  2. c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  3. d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
  4. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
    a) entità del rischio;
    b) frequenza dell’esposizione al rischio;
    c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
    d) prestazioni del DPI.
  5. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
  6. 4. Il datore di lavoro:
    a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
    b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
    c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinche’ tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
    e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
    f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
    g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
    h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
  7. 5. In ogni caso l’addestramento e’ indispensabile:
    a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
    b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
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