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C.O.V. Composti Organici Volatili: Dichiarazione annuale di conformità ai valori limite

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L'art. 280 del D.Lgs. 152/2006 ha abrogato il Decreto Ministeriale n° 44 del 16/01/2004 “Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.”; 
la materia risulta ora regolamentata dall’art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e dall’Allegato III alla Parte V del medesimo decreto; 
rimane inalterato l’obbligo per le aziende di effettuare la dichiarazione annuale di conformità ai valori limite previsti dal D.Lgs. 152/2006, a cui vanno allegati il Piano di Gestione dei Solventi, i certificati analitici di verifica delle emissioni e l’apposita scheda relativa ai consumi annuali; 
la scadenza per presentare quanto sopra citato rimane fissata al 31 marzo di ogni anno.

C.O.V. composti organici volatili - dichiarazione annuale di conformità ai valori limite previsti dal D.Lgs. 152/2006
Dichiarazione Annuale di Conformità ai sensi del’art.275 e del punto 4.1 della Parte I dell’Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152.

Modalità di elaborazione della dichiarazione:
Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.
a) Input di solventi organici [I]:
I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.
I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).
b) Output di solventi organici [O]:
O1. Emissioni negli effluenti gassosi.
O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.
O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).
O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.
O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.
O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.
O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

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