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SGSL UNI-INAIL: Implementazione sistema di organizzazione e gestione sicurezza e salute

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Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI-INAIL

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda.
La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza.  Le presenti linee guida costituiscono pertanto un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza.
Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in seguito denominato SGSL) integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.
Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.
Il SGSL, che prevede un’adozione volontaria1), potrà avere successo perché, fermo restando il rispetto delle norme di legge:
• il monitoraggio è effettuato preferibilmente con personale interno all’impresa/organizzazione;
• non è soggetto a certificazione da parte terza imposta da norme di legge;
• è economicamente giustificabile, in quanto produce anche economie di gestione;
• si adatta alle specifiche caratteristiche dell’impresa/organizzazione;
• migliora le capacità di adattamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica;
• non è sottoposto, in quanto tale, al controllo delle Autorità di vigilanza;
• coinvolge i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione.
Questo viene documentato nelle  “Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” (edizione settembre 2001), pubblicate dall’UNI e dall’INAIL con la collaborazione dell’ISPESL e con la partecipazione di tutte le parti sociali.
Intende fornire un metodo operativo, trasversale a tutti i settori, per l’implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, mantenendo le Linee Guida UNI-INAIL a riferimento unico.
La metodologia prevede che, una volta implementato il sistema di gestione ogni realtà settoriale realizzi procedure che tengano conto delle specificità, ed entrino nel merito degli aspetti tecnici dell’azienda.
La guida operativa costituisce pertanto un supporto pratico per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

Servizi di consulenza finalizzati all’implementazione di un sistema di organizzzazione e gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Art. 30. - Modelli di organizzazione e di gestione 
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

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