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Certificato prevenzione incendi e conformità per categorie A e B

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Prevenzione incendi -  D.P.R. 151/2011 - Art.4 - istanza SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la richiesta RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) e/o CONFORMITA' ANTINCENDIO per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B.

Decreto Presidente Repubblica n° 151 del 01/08/2011
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4 - Controlli di prevenzione incendi 
1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 
2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. 
3....OMISSIS... 
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

 

Il servizio comprende la preparazione della documentazione richiesta per la domanda di sopralluogo da parte del Comando Provinciale di dei Vigili del Fuoco: la domanda è necessaria per l'ottenimento del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) e/o ottenimento della Conformità Antincendio come TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.

Le attività sono coordinate da un Professionista Abilitato ai sensi della Legge 818/1984 e/o dal D.M. 05/08/2011 per:
1) la raccolta delle dichiarazioni di conformità di materiali, impianti, posa, resistenza al fuoco, etc;
2) l'asseverazione scritta che il progetto ante operam corrisponda all'effettivo stato di fatto post-operam mediante le indagini tecniche e la compilazione dell'apposita modulistica;

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